Le gratificazioni economiche che possono caratterizzare la risoluzione di un rapporto di lavoro con un dirigente posso essere le seguenti: l’incentivo all’esodo, la buonuscita ed il good leaver, ognuno dei quali ha proprie caratteristiche giuridiche e implicazioni economiche differenti.

Incentivo all’esodo
L’incentivo all’esodo è una somma di denaro corrisposta dal datore di lavoro al Dirigente (ma anche a qualsivoglia lavoratore dipendente) per incentivarlo a lasciare volontariamente l’azienda.
Esso ha natura di corrispettivo, come più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, N. 25193/2022), in quanto rappresenta una controprestazione economica a fronte del consenso del lavoratore alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo sono considerate redditi da lavoro dipendente e sono soggette a tassazione separata (con l’aliquota di favore che si applica al pagamento del TFR) ma non sono soggette al pagamento dei contributi previdenziali.
Indennità di buonuscita
La buonuscita consta in un importo di denaro corrisposto al lavoratore dirigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, spesso prevista da accordi individuali o collettivi (cfr. CCNL Dirigenti Industria; CCNL Dirigenti Terziario). Può rappresentare sia un’indennità di fine rapporto sia una somma aggiuntiva rispetto a quanto dovuto per legge.
Tale istituto può avere natura retributiva o risarcitoria, a seconda della sua origine e delle modalità di erogazione: se prevista contrattualmente come parte del trattamento di fine rapporto (TFR), ha natura retributiva. Qualora, invece, venga corrisposta a titolo di risarcimento per la cessazione del rapporto, potrà avere natura risarcitoria.
Le somme corrisposte a titolo di buonuscita sono generalmente soggette a tassazione separata, come previsto per le indennità di fine rapporto, tuttavia preme specificare che, la qualificazione fiscale può variare in base alla natura della somma e alle specifiche disposizioni contrattuali.
Good Leaver
Con il termine good leaver si fa riferimento a quei benefici di carattere economico che sono riconosciuti in favore di un dirigente al momento di cessazione del rapporto di lavoro. Nella pratica contrattuale, la clausola di good leaver definisce le circostanze in cui il dirigente (anche se licenziato), può mantenere i diritti acquisiti su azioni o quote della società.
Se il dirigente viene considerato “good leaver”, può esercitare le sue stock option anche dopo la fine del rapporto di lavoro, secondo le condizioni previste dal contratto.
Al contrario, se le circostanze della sua uscita non rientrano nella definizione di “good leaver”, ad esempio in caso di licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie presentate in momenti critici per l’azienda, il dirigente potrebbe perdere il diritto ad esercitare le stock option o vederne ridotto il valore.
Le condizioni che determinano lo status di “good leaver” sono definite nel contratto di assunzione (ma possono essere anche pattuite nel corso del rapporto di lavoro).
Di seguito elenchiamo le ipotesi contrattuali più comuni che comportano il riconoscimento del good leaver:
- licenziamento senza giusta causa: il dirigente viene licenziato per motivi non legati a colpa grave o inadempienza;
- raggiungimento della pensione: il dirigente cessa il rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o anzianità di servizio;
- morte del dirigente;
- invalidità permanente;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in cui le parti concordano che il dirigente mantenga lo status di “good leaver”.
È importante sottolineare che la clausola “good leaver” non è automatica e va espressamente prevista nel contratto di lavoro.
In sintesi, il “good leaver” è uno strumento che tutela il dirigente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, garantendogli in determinate circostanze il mantenimento di alcuni benefit, come le stock options.
Conclusioni
In sintesi, l’incentivo all’esodo, la buona uscita e la qualifica di good leaver sono istituti distinti, ciascuno con proprie caratteristiche giuridiche e importanti implicazioni economiche per le parti coinvolte in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il dirigente.
Per approfondimenti: marcopola@npassociati.com