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IL PATTO DI PROVA DEL DIRIGENTE

Il patto di prova del dirigente

Il patto di prova è uno strumento che consente alle parti di verificare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro prima di consolidarlo definitivamente. Nel caso specifico dei dirigenti, la sua applicazione presenta peculiarità rilevanti sotto diversi profili, data la natura fiduciaria e strategica del ruolo ricoperto.Il patto di prova del dirigente

Definizione e Disciplina Generale

L’articolo 2096 del Codice Civile stabilisce che l’assunzione del lavoratore può essere subordinata a un periodo di prova, che deve risultare da atto scritto, durante il quale ciascuna parte può recedere liberamente, senza obbligo di preavviso né di indennità, salvo diversi accordi contrattuali. Decorso tale periodo di prova, l’assunzione diventa definitiva e il servizio prestato viene computato nell’anzianità di servizio del lavoratore.

Ma quando un patto di prova può ritenersi valido? Quando presenta i seguenti requisiti:

  • Forma scritta ad substantiam, vale a dire, deve essere stipulato per iscritto e firmato prima o al massimo contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro; in assenza di tale requisito, il patto di prova è nullo e l’assunzione si converte in definitiva sin dall’inizio.
  • Specificità delle mansioni: la giurisprudenza precisa in numerose sentenze che è necessaria una indicazione sufficientemente specifica delle mansioni oggetto della prova, così da consentire, da un lato, al lavoratore di conoscere esattamente i compiti che dovrà svolgere e, dall’altro, al datore di lavoro di valutare adeguatamente le capacità del lavoratore.
  • Durata congrua: la durata deve essere stabilita preventivamente e rispettare i limiti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Il Patto di Prova per i Dirigenti: Quali sono i profili Peculiari?

Nel caso del dirigente, il patto di prova assume connotati particolari in ragione della specificità del ruolo, che implica un’ampia responsabilità strategica e autonomia decisionale. In giurisprudenza si registrano due orientamenti: un orientamento afferma che, per i ruoli dirigenziali, non è necessaria un’indicazione dettagliata delle mansioni, essendo sufficiente che queste siano determinabili (cfr. Cass. Sez. Lav., n. 6552 del 6 marzo 2023); un altro orientamento, invece, sottolinea che, proprio per i ruoli apicali, è richiesta una maggiore specificità nell’indicazione analitica delle mansioni sulle quali deve vertere il patto di prova (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, n. 553 dell’11 gennaio 2022).

La giurisprudenza più recente sembra orientarsi verso una maggiore flessibilità per i Dirigenti riconoscendo che, l’indicazione delle mansioni può essere meno dettagliata, purché sia comunque possibile determinare con estrema esattezza i compiti affidati anche tramite il richiamo delle funzioni che andrà a ricoprire il dirigente.

Requisiti di validità

Alla stregua di ciò, i requisiti del patto di Prova del Dirigente sono i seguenti:

  1. Necessità della forma scritta;
  2. Durata massima: la durata varia in base ai contratti collettivi applicabili (ad esempio, il CCNL Dirigenti Industria prevede una durata massima di sei mesi);
  3. Effettività della prova: ai fini di un esercizio legittimo del diritto di recesso durante il periodo di prova, vi è la necessità di esaurire il lasso temporale ad esso dedicato prima di recedere dal contratto con il fine ultimo di valutare e verificare concretamente ed esaurientemente le capacità del dirigente.
  4. Buona Fede e Correttezza: durante il periodo di prova, entrambe le parti devono comportarsi secondo buona fede, consentendo un effettivo esperimento delle prestazioni lavorative sulle quali verte il patto di prova;
  5. Recesso: durante il periodo di prova, ciascuna parte può recedere ad nutum, ossia senza preavviso e senza obbligo di motivazione. A fronte di specifica richiesta del lavoratore, in seguito, il datore di lavoro dovrà motivare analiticamente la propria decisione. La giurisprudenza ha anche chiarito che il recesso durante il periodo di prova non può essere discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità e il risarcimento del danno.

Conclusioni

In conclusione, il patto di prova per i dirigenti rappresenta uno strumento fondamentale per valutare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro. È essenziale che sia redatto con attenzione, rispettando i requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge e dalla giurisprudenza, per evitare contestazioni e garantire la validità del patto stesso.

Per approfondimenti: marcopola@npassociati.com – 02.72022469

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